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Attualmente, l’attività di naturopata è tutelata dalla Costituzione e dal Codice Civile che garantiscono il diritto di operare professionalmente in base agli articoli:
Art. 4 della Costituzione della Repubblica Italiana:
“La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”.
Art. 35 della Costituzione della Repubblica Italiana, III, Rapporti economici:
“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.
Art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Art. 53 della Costituzione della Repubblica Italiana:
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
Art. 2060, libro V, del Codice Civile:
“Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali”.
È solo quando si suppone che la Naturopatia abbia i connotati tipici delle professioni sanitarie che si corre il rischio di contravvenire all’articolo 348 del Codice Penale: “Esercizio abusivo della professioni protette”, per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello stato.
Meglio specifiato, invece, per quello che riguarda la professione medica dalla Corte di Cassazione Penale, sez. II, 5385/95:
“In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamentepraticati, commette il reato d’esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato”.
Otre a ciò, la sentenza della Corte di Cassazione Penale di Genova, sez. VI,n. 166.626, del 4.5.2005, stabilisce che
“in generale non è in questione la possibilitàdi esercitare le pratiche della c.d. medicina alternativa” soggiungendo che “il chiropratico, il naturopata e l’iridologo sono liberi di svolgere la loro attività ma qualficandosi come tali, in modo [...] da non ingenerare nel pubblico l’opinione che essi siano dei medici e, soprattutto [...] senza esercitare, assolutamente, competenze che spettano soltanto a chi è laureato in medicina e chirurgia”.
Infine, la sentenza della Corte Costituzionale italiana, ordinanza inappellabile n. 149 del 1988, stabilisce che
“non è medicina” eseguire valutazioni ortostatiche generali e locali, fornire suggerimenti riguardanti stile di vita, alimentazione, uso di prodotti naturali, intervenire su articolazioni con manipolazioni mirate, e che il dubbio di esercizio illegale dell’arte medica, allora supposto da un pretore, è da ritenersi, dal punto di vista giuridico, citando la stessa sentenza, “del tutto irrilevante”. Chi pratica la Naturopatia non può, quindi, esprimere giudizi diagnostici o terapeutici, né attuarne, ma deve rimanere nell’ambitoproprio della sua professione, che, di per sé, non costituisce esercizio abusivo della professione medica.
In Italia al giorno d’oggi, non esiste una regolamentazione della Naturopatia e dei naturopati, ma solo delle proposte di legge regionali e nazionali.
L’ultima proposta di legge nazionale (A.C. 137 e abbinate) è stata presentata dal deputato Paolo Lucchese (UDC), relatore della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Nella prima fase tale proposta proponeva per il naturopata l’inserimento nel settore sanitario, con una laurea di primo livello simile alle lauree infermieristiche.
In un secondo momento, tale proposta veniva stralciata a favore dell’inserimento del naturopata in un settore diverso, fuori dal sanitario, e rientrante nella formazione professionale regionale, in un settore chiamato DBN discipline bionaturali).
Parallelamente, proliferano in diverse regioni (Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto) diverse proposte di legge (ad eccezione dell’Emilia Romagna che ha “osato” esplicitare il termine “naturopata” e richiamare la “Naturopatia”), di cui molte divenute vere e proprie leggi, a favore delle discipline bionaturali, che comprendono all’interno diverse metodiche e pratiche salutistiche, come Shiatsu, Kinesiologia, Re.essologia plantare, Watsu, Yoga, ecc., fra cui la Naturopatia.
È noto che a scatenare la corsa fu la famosa legge regionale del Piemonte, poi bocciata dalla Consulta di Stato, con la motivazione che, nonostante la riforma del titolo V della Costituzione Italiana, nessun organo, che non fosse il Parlamento, poteva legiferare a proposito di figure professionali che non fossero già istituite dalla legge dello stato.
Come tutti sapranno, le recenti bocciature delle leggi Piemonte, Liguria, da parte della Corte Costituzionale, evidenziano che le regioni non potranno creare .gure professionali né emanare leggi. Il compito di legiferare sulle nuove professioni spetta definitivamente allo stato.
Il comune denominatore di queste discipline bionaturali e di tali leggi “contenitori” sono la dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito specifico di cura di patologie, suggerendo di evitare il termine medicine complementari (non convenzionali) e di adottare invece quello di pratiche educativo-evolutive (discipline bionaturali).
Riassumendo, esse si configurano per i seguenti requisiti:
• approccio globale alla persona;
• miglioramento della qualità della vita del soggetto mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
• non interferenza con il rapporto medico-paziente e l’astensione dal ricorso all’uso e prescrizione di farmaci, in quanto estranei a tali operatori.
Per quanto riguarda la proposta di legge Lucchese o altre siglate successivamente, sarebbe ora che si elaborasse in sede deliberativa un testo di legge essenziale con il quale la figura del naturopata venga finalmente situata all’interno delle competenze sociosanitarie, con una formazione seria e rigorosa ed un curriculum che sia pari a quello delle altre professioni.
Una legge che smantelli la figura del naturopata o che lo confonda con altre professionalità non fa gli interessi di nessuno, men che meno delle medicine complementari. Il lavoro delle regioni potrebbe essere utile in un solo senso:
quello di stimolare il legislatore a porre .ne al periodo di latenza e a promulgare una legge saggia e utile, in linea con l’esperienza, non solo europea, ma internazionale. Naturalmente ci riferiamo a quella figura, secondo la tradizione genuina Europea e dell’OMS; mentre le iniziative regionali in atto, che propongono una forma culturale di “Operatore delle discipline bionaturali”, pur apprezzabili, si situano ad un livello diverso rispetto alle competenze tradizionali.
Poiché la richiesta di metodiche naturopatiche e altre discipline alternative e complementari è in continuo aumento, è urgentemente necessaria una forma di regolamentazione giuridica che tuteli il pubblico attraverso un controllo di professionalità di praticanti. Oggi chiunque può applicare metodi naturopatici, anche chi non conosce i principi teorici e pratici di questa disciplina.
Molti di costoro si definiscono “olistici”, ma in realtà abusano di tale termine e della qualifica di naturopata, perché spesso ignorano tanto la storia e la visione epistemologica della Naturopatia, quanto le interazioni che regolano la salute dell’uomo.
Allo stato attuale delle cose, il pubblico, per assicurarsi una guida realmente qualificata, ha una sola possibilità: ricorrere ai membri delle associazioni professionali garanti della serietà dell’operatore.
Per parte loro queste associazioni si stanno adoperando per ottenere il riconoscimento ufficiale della professione interessando e informando correttamente deputati e magistrati. Questo perché lo scopo non è monopolizzare la Naturopatia, ma sgomberare il campo dai praticoni, al fine di contrastare formazioni basso livello professionale, in modo da consolidare e mantenere alti i livelli di preparazione, nonché assicurare all’utente una seria preparazione dell’operatore a cui si rivolge, secondo i parametri stabiliti dall’Unione Europea.
Fra le molteplici attività svolte dalle federazioni, vi è la compilazione della definizione di Naturopatia e della stesura del profilo delnaturopata; questi sono condivisi da tutte le federazioni (FENAI, CUNI, SIHeN e FNNHP).